PMI - 20 agosto 2023, 17:28

I nuovi obblighi informativi negli annunci di riduzione di prezzo 

I nuovi obblighi informativi negli annunci di riduzione di prezzo 

di Samuele Valente e Salvatore Varano 

Il decreto legislativo del 7 marzo 2023 n. 26 ha istituito l’articolo diciassette bis nel codice del consumo. La nuova disciplina rubricata “annunci di riduzione di prezzo” è teleologicamente preordinata a proteggere il consumatore e a neutralizzare il fenomeno degli sconti ingannevoli.

Il legislatore ha inteso dissuadere i venditori dall’attirare la clientela con modalità sleali, ovverosia con la pubblicazione di offerte sottocosto apparenti. È piuttosto frequente: all’atto di acquisto non corrisponde sempre un reale ed effettivo risparmio economico. La spiciosa prassi è conosciuta anche con l’espressione sconto civetta, in quanto la riduzione viene applicata su un prezzo di partenza già quantitativamente maggiorato.

La novità del d.lgs 26/2023 impone al venditore di indicare chiaramente il prezzo precedente che viene definito come quello più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo sul prodotto. L’obbligo non vale, tuttavia, per i prodotti agricoli e alimentari deperibili. In particolare, non rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione, i prodotti a base di carne che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche, i preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni.

Sostanzialmente, la norma si prefigge l’obiettivo di un’informazione commerciale corretta, completa ed idonea ad orientare chiaramente nella decisione futura il consumatore finale. 

Nella prassi applicativa, quanto esposto si tradurrà inevitabilmente nell’obbligo di una preventiva analisi delle modalità comunicative da parte del venditore. Ai sensi di legge, infatti, non è ingannevole solo la pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti a verità, ma anche la pratica che induce il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che in assenza di determinate condizioni e circostanze avrebbe preso diversamente. Pertanto, a fronte di un acquisto, è importante non solo che al compratore vengano fornite le opportune informazioni, ma anche che queste siano per lui facilmente percettibili e comprensibili in relazione al parametro del consumatore medio.

Giova precisare, infine, che secondo le domande alle risposte frequenti del ministero (FAQ) non rientrano nel perimetro applicativo della disciplina in esame tutti i casi in cui la riduzione del prezzo è subordinata a  condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto, le promozioni soggette a condizioni e altri sconti quantitativi o omaggi su acquisti particolari, le offerte ad personam, le riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato, i vantaggi derivanti al consumatore nel caso di vendite abbinati, i prezzi lancio di prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti. 

Il perimetro di applicazione della nuova disciplina si estende a tutti gli annunci indistintamente dalla tipologia del canale di distribuzione. 

 

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