News - 28 giugno 2023, 08:16

La questione dell’avaria e della perdita delle merci durante il trasporto

La questione dell’avaria e della perdita delle merci durante il trasporto

In gergo è utilizzata l’espressione ex recepto per indicare il regime di responsabilità nascente dalla mera ricezione della cosa da consegnare e la relativa eccezionalità delle regole sottese della stessa rispetto alle più generali regole della responsabilità civile. Del resto, è nota sia ai agli acquirenti, sia ai venditori la peculiare disciplina sottesa alla responsabilità del vettore per perdita ed avaria della res trasportata. Il vettore risponde in ogni caso, senza alcun riguardo alla natura generatrice del danno o alle circostanze concrete da cui lo stesso ha tratto origine. In questo senso, l’unica modalità di esonero per il responsabile della perdita o dell’alterazione qualitativa nefasta del prodotto trasportato risiede nella prova che l’evento danno sia etiologicamente legato ad un fattore estraneo e terzo: il caso fortuito, la natura propria od il vizio proprio della res, nonché, in ultimo, la modalità dell’imballaggio dello stesso.


Aspetto topico di tale istituto - determinante per l’appunto un’inversione dell’onere probatorio - è, dunque, una presunzione di responsabilità in capo al vettore per la sola verificazione dell’evento dannoso. In questo senso, la posizione del vettore si impernia su una responsabilità dalla natura aggravata.
Il legislatore del “42 riserva, invece, una disciplina differente all’ipotesi di mancata esecuzione del contratto di trasporto e di ritardo nella consegna delle merci. Quest’ultimo caso è sussumibile nella più generale previsione della responsabilità contrattuale del debitore di cui all’articolo 1218 del codice civile. Dubbi tra dottrina e prassi pratica hanno poi condotto per lungo tempo la giurisprudenza - tanto di merito, quanto di legittimità - a discutere circa il caso peculiare del furto, a proposito del quale è stato rilevato che le caratteristiche di eccezionalità sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile. Così si è espressa per esempio la Corte d'Appello di Milano nel 2021. La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha avuto invece modo di rilevare con la sentenza n. 15107 del 2013 che in tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.
Per quanto attiene il profilo del quantum debeatur, la quantificazione avviene ai sensi dell’articolo 1696 c.c., calcolando il danno secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Con l’espressione “prezzo corrente” si intente far riferimento all’ammontare quantitativo determinato da tariffe di pubblica utilità o, in mancanza, quello determinato in base ai listini di borsa o di mercato del luogo più vicino a quello della consegna. Resta ferma in ogni caso la previsione sull’equità qualora non risulti possibile provare il danno nel suo ammontare.

 

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