Banca d’Italia ha ribadito che per tutto il 2023 le garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi dell’art. 1, commi 55 e 55-bis della legge 30 dicembre 2021 non dovranno essere segnalate alla Centrale dei Rischi, facendo seguito alla comunicazione del 30 giugno 2022 “Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per le pmi“.
In particolare Bankit ha evidenziato che:
Il 28 ottobre la Commissione Europea ha prorogato al 31 dicembre 2023 le misure di cui al Temporary Crisis Framework;
il 2L’8 ottobre la Commissione Europea ha prorogato al 31 dicembre 2023 le misure di cui al Temporary Crisis Framework;
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l’anno 2023), all’art. 1, co. 392 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.
Pertanto, “le garanzie rilasciate dal Fondo PMI non devono essere segnalate in Centrale dei Rischitra le garanzie ricevute fino al 31 dicembre 2023, in continuità con il regime previsto fino al 31 dicembre 2022”.
<figure class="wp-block-image size-full"><figcaption class="wp-element-caption">Piergiacomo Drappero
Team aCRis</figcaption></figure>