Tardivo invio delle dichiarazioni. Sanzioni ridotte al commercialista.
Sanzioni con cumulo giuridico e non materiale per l’intermediario che commette più violazioni per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti, omettendole o inviandole in ritardo.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 26911 del 5 ottobre 2021. In applicazione del principio del favor rei, se l’intermediario abilitato commette più violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni omettendo o inviando in ritardo le dichiarazioni fiscali dei propri clienti, nei suoi confronti si applica la sanzione più favorevole determinata con il cumulo giuridico invece del cumulo materiale.
La vicenda processuale – La controversia attiene ad un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad un intermediario professionale di avere tardivamente inviato 32 dichiarazioni dei redditi di clienti, oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, con irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. A parere dell’Ufficio finanziario doveva applicarsi il cumulo materiale e non il cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, non essendo configurabile, in relazione alla violazione, né concorso formale, né concorso materiale.
L’impugnazione è stata accolta sia dalla CTP che dalla CTR che ha annullato l’avviso di accertamento perché, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario si possono distinguere le violazioni formali da quelle non formali, ben potendo ipotizzarsi fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevolava l’evasione o comunque determinava un minor incasso erariale (infrazione non meramente formale) e quella in cui tale condotta arrecava solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).