venerdì 08 Dicembre 2023
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Scadenze fiscali con il Decreto Ristori Quater (2)

Da non perdere

Il Decreto Ristori ha introdotto alcune novità in materia di proroga delle scadenze. Per sostenere i lavoratori maggiormente colpiti dalle nuove misure restrittive, alcuni versamenti di dicembre sono slittati a marzo e ad aprile.

Scadenze del 16 marzo 2021

Il decreto Ristori quater ha stabilito il passaggio dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021 dei termini per il versamento:

  • delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • dell’IVA;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali.

Possono usufruire della proroga solo i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La sospensione vale anche per coloro che hanno intrapreso l’attività d’impresa in data successiva al 30 novembre 2019. Indipendentemente dalle condizioni relative al calo del fatturato, potranno beneficiare della proroga anche i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, i ristoratori in zone rosse e arancioni, gli operatori di viaggio e gli albergatori delle zone rosse e arancioni.

Scadenze del 30 aprile 2021

Infine, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP slitta al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA che:

  • hanno subito un calo di fatturato nei primi sei mesi del 2020 di almeno un terzo;
  • non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici Ateco elencati nell’allegato 1 o 2 al decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
  • non hanno subito il calo di fatturato ma gestiscono ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;

A loro si aggiungono i soggetti non ISA:

  • che nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (con massimo dei ricavi o dei compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro);
  • che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto Ristori bis con sede nelle zone rosse;
  • che gestiscono ristoranti con sede nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
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