giovedì 28 Settembre 2023
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Regimi fiscali speciali per veicoli

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I regimi fiscali speciali per i veicoli

Introduzione di regimi fiscali speciali per il commercio di veicoli, beni mobili usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione detto “regime del margine”

Quante volte è capitato di domandarsi: che cosa devo fare quando acquisto o vendo un veicolo usato? E se sono un’azienda ed acquisto un veicolo da un privato consumatore l’importo del controvalore è soggetto ad iva?  Come devo registrare l’acquisto? E se poi lo rivendo devo emettere fattura con iva? E se lo rivendo ad un soggetto non in Italia ma in comunità europea?

Questi e tanti altri interrogativi assillano sia gli operatori del settore automotive che quelli di altri settori in cui si svolgono attività di transazioni di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione acquistati presso privati nel territorio dell’Unione Europea. 

Le transazioni tra soggetti all’imposta sul valore aggiunto venivano e vengono normalmente regolate con emissioni di determinati documenti previsti dalle varie normative fiscali nazionali, ma cosa succedeva se una controparte era un privato? A livello europeo si è cercato nel tempo delle soluzioni che potessero fornire delle regole fiscali/amministrative idonee e condivisibili. La soluzione che è scaturita è stata quella di realizzare una norma di carattere speciale che risolve quasi totalmente la problematica, anche se di non semplice attuazione: tale normativa così verrà introdotta dalla Direttiva comunitaria del 14 febbraio 1994 n° 94/5/CE.

La normativa nazionale attualmente in vigore, art. 36 e 40 bis del Decreto Legge del 23 febbraio 1995 n° 41 convertito in Legge del 23 febbraio 1995 n° 85, recepisce la Direttiva comunitaria introducendo un regime speciale per il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione detto “regime del margine” e riguarda una particolare applicazione della normativa sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di converso dell’imposizione ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires).

Tale normativa vede la sua nascita ai fini di regolamentare l’imposta su beni acquistati da privati i quali, al momento della cessione del proprio bene, non possono emettere fattura nei confronti di operatori economici.

L’applicazione di regime in parola non risulta di facile applicazione non solo per chi assiste gli operatori dei settori, ma anche per gli operatori stessi che particolarmente si trovano ad effettuare transazioni commerciali.

I soggetti che rientrano nell’applicazione della normativa sono principalmente:

  • privati nel territorio della comunità europea;
  • soggetti all’imposta sul valore aggiunto che non hanno potuto detrarre;
  • operatori che a sua volta già operano con il “regime del margine”
  • operatori intracomunitari esonerati nel proprio paese.

I beni che rientrano in questo regime sono:

  • beni mobili usati;
  • oggetti d’arte;
  • oggetti da collezione
  • oggetti di antiquariato.

Il regime del margine trova la sua applicazione in tre metodi di calcolo:

  • metodo analitico;
  • metodo forfettario;
  • metodo globale.

Dott. Antonio Falcone Commercialista e Revisore Legale dei Conti – ODCEC di Treviso AntonioDottFalcone@studiocommercialisticoantoniofalcone.eu

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