La nuova Legge di Bilancio 2021 dispone la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021.
Nella Legge di Bilancio 2021 il Parlamento ha disposto la proroga fino al 31 marzo del divieto di eseguire i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi per motivi economici, con la sospensione delle procedure in corso.
Licenziamenti bloccati fino a marzo 2021. Infatti, la norma stabilisce testualmente che fino al 31 marzo è «preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo […] e restano altresì sospese le procedure in corso».
Tuttavia, i licenziamenti avvengono in caso di liquidazione o di fallimento delle società, che rappresentano un fenomeno che sta diventando più frequente del solito. Questo dato forse potrebbe essere giustificabile come scappatoia intentata da socie e amministratori per aggirare in modo drastico l’imposto divieto di licenziamento.
Resta un fatto che il Parlamento italiano ha anche approvato la norma che non impone il divieto nelle ipotesi di licenziamenti motivati.
Le fattispecie esonerate e contemplate dal dettato normativo sono tre. La prima possibilità riguarda la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile.
La seconda fattispecie considera la non applicazione della norma nel caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Il blocco dei licenziamenti non è applicabile anche nella terza fattispecie che riguarda l’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (NASPI).
Angelo Paletta Docente di management e Innovation manager