Un nuovo credito d’imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator, il cosiddetto bonus digitalizzazione è stato introdotto in Gazzetta Ufficiale.
A prevederlo è il D.L. 152/2021, nell’ambito delle misure urgenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il Decreto prevede in favore di tour operator e agenzie di viaggio con codice Ateco 79.11, 79.12 e 79.1, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024.
Il bonus è utilizzabile solo in compensazione in F24, senza limiti.
È prevista la cessione del credito, in tutto o in parte, ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Compresi sono gli investimenti e le attivita’ di sviluppo digitale, con le seguenti limitazioni:
- Fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
- Nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025.
Inoltre alcune spese sono agevolabili come:
- Siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita’ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche’ in grado di garantire gli standard di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita’ per persone con disabilita’;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.