in tema di “arti”, chi opera in tale settore deve essere a conoscenza di diritti e doveri in ambito fiscale. Prima di tutto, è necessario per ogni artista conoscere la categoria di attività a cui si appartiene.
La classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dell’ISTAT suddivide coloro che operano con attività creative, artistiche e di intrattenimento in gruppi differenti.
Da chi svolge attività nel campo della recitazione, della danza o altre rappresentazioni artistiche dello spettacolo (codice 90.0101) a chi si occupa di attività di conservazione e restauro di opera d’arte e recupero archeologico ( codice 90.03.02). Tra le categorie, il codice 90.03.09 è proprio di coloro che svolgono attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista, ma anche scrittori e consulenti per l’allestimento di esposizioni d’arte.
Una volta individuato il gruppo di appartenenza, il percorso di apertura della Partita IVA per un artista prosegue con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della scelta del regime fiscale che si intende adottare. Il passaggio è semplice: basta indicare la propria scelta nella casella apposita posizionata nel quadro B del modello AA9/12.
Ordinario, Forfettario o Semplificato. La scelta deve necessariamente essere valutata in base al reddito in previsione. Tenendo conto dei requisiti necessari per ogni regime, il suggerimento è quello di rivolgersi sempre prima ad una commercialista esperto per evitare variazioni a stretto giro dall’apertura della Partita IVA.
Da un calcolo di base, se per accedere al Regime Semplificato, ad esempio, gli introiti non devono oltrepassare la soglia dei 500.000 euro in caso di vendita di servizi e quella degli 800.000 euro in caso di altre attività, per il Regime Forfettario, è importante non superare la cifra di 85.000 euro annui. Una scelta apparentemente più vantaggiosa per la categoria degli artisti. Se le aliquote d’imposta (IRPEF) del regime forfettario sono il 15% - in alcuni casi il 5% - nel Regime Semplificato, vengono calcolate in funzione del reddito, tra il 23% ed il 43%.
Il conteggio si avvale di funzioni ben precise. Per il Regime Forfettario si tiene conto del coefficiente di reddittività, per quello Semplificato si applica la sottrazione tra ricavi e costi.
E’ importante tener conto di una differenza tra categorie di artisti: il Libero professionista e l’Artigiano iscritto alla Camera di Commercio. Il Libero professionista con Regime Forfettario può essere esonerato dall’applicazione della ritenute d’acconto, e dall’applicazione dell’iva nelle fatture di vendita. Rimane l’obbligo dell’imposta di bollo in ogni fattura emessa che superi il compenso di 77,47 euro. Nessun obbligo di “spesometro” per gli artisti a Regime Forfettario a differenza di quelli che adottano il Semplificato che prevede – in caso di prestazione di servizio ad un committente – la trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto del 20% del compenso.