Nell'ambito del regime, gli aiuti assumeranno la forma di garanzie statali a sostegno delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione colpite dalla crisi energetica, in modo da garantire che i beneficiari abbiano accesso a una liquidità finanziaria sufficiente. Un regime analogo era stato approvato dalla Commissione il 29 luglio 2022 (SA.103403), prorogato il 20 dicembre 2022 (SA.105124) e terminato il 31 dicembre 2023. La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, la garanzia:
(i) non supererà 280 000 € per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli, 335 000 € per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e 2 milioni di € per impresa attiva in qualunque altro settore;
(ii) sarà concessa entro il 30 giugno 2024.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. Su questa base la Commissione ha approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e transizione e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per far fronte alle ripercussioni economiche della guerra della Russia contro l'Ucraina e per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette sono disponibili qui. Una volta risolte eventuali questioni di riservatezza la versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero SA.111369 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione dedicato alla concorrenza.